Art. 4
4 / 8In vigore dal 11 mar 1948
Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1947 è corrisposta, oltre all'indennità relativa al periodo predetto uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennità di caropane.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108#art-4