Art. 7
In vigore dal 2 mag 1948
Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.
Agli effetti delle stesse disposizioni, le navi provenienti dal punto franco di Venezia sono considerato presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-7