Art. 9

In vigore dal 2 mag 1948
L'amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Provveditorato del porto di Venezia. Tale ente è tenuto: a) a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza; b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-9

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Art. 9 Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo