Art. 10
In vigore dal 2 mag 1948
Il personale dell'Amministrazione finanziaria ha facoltà di entrare in tutti i magazzini nessuno escluso e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, allo scopo di eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri e gli altri registri di affari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-10