Art. 6
In vigore dal 2 mag 1948
L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco non si applica:
1) ai generi di monopolio;
2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
3) alle armi portatili ed alle loro parti;
4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
5) ai bastoni ed agli ombrelli;
6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonché ai lavori di pellicceria;
7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;
8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.
Le merci ed i prodotti sopraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana, nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.
Nel regolamento di cui all' saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al primo comma e la loro eventuale manipolazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-6