Art. 3
In vigore dal 2 mag 1948
Le aree comprese nella delimitazione di cui all' e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell' della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.
Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione.
Le merci estere, introdotte in dette aree, si considerano fuori del territorio doganale, e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-3