Art. 4
In vigore dal 2 mag 1948
Il carattere estra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente non si estende all'uso ed al consumo:
a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
d) degli arredamenti di uffici e di abitazioni.
Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati.
Le prescrizioni da osservarsi perché sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-4