Art. 4

Art. 4

4 / 14
In vigore dal 2 mag 1948
Il carattere estra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande; b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private; c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali; d) degli arredamenti di uffici e di abitazioni. Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perché sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-4