Capo III
Art. 12
Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali
In vigore dal 1 mag 2026
1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti.
2. La qualificazione del rapporto tiene conto, tra l'altro, dell'esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.
3. Quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62#art-12