Art. 9

In vigore dal 28 giu 2026
Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata 1. All' ((, comma 2,)) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ((...)) dopo la lettera c) è ((inserita)) la seguente: «c-bis) elabora con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici omogenei ((e per ambiti territoriali omogenei)) , da trasmettere ((alle Camere)) e da pubblicare in apposita sezione del sito ((internet)) istituzionale, contenente: (( 1) )) l'analisi dei livelli retributivi applicati; (( 2) )) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; (( 3) )) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; (( 4) )) ulteriori elementi conoscitivi ((, ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali,)) utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all'articolo 36 della Costituzione». 2. All' della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo il comma 3 ((sono inseriti i seguenti)) : «3-bis. Il CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito ((l'Istituto nazionale della previdenza sociale)) , provvede alla istituzione di un archivio amministrativo, quale parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3-ter. ((Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro)) ». 3. ((Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CNEL istituisce l'archivio amministrativo di cui al comma 3-bis dell' della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 2 del presente articolo)) . 4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 112)) . 5. ((All'attuazione delle disposizioni)) di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62#art-9

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