Capo II

Art. 8

Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva

In vigore dal 1 mag 2026
1. Al fine di garantire il monitoraggio, la trasparenza e l'informazione, e fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il CNEL, gli enti pubblici e gli istituti di statistica, inclusi l'INPS, l'ISTAT, l'INAPP, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli altri soggetti individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al successivo comma 2, collaborano per: a) raccogliere e condividere, in forma integrata e interoperabile, i dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore economico e dimensione d'impresa; b) elaborare indicatori statistici e analisi periodiche, su base settoriale omogenea, volti a evidenziare la copertura retributiva garantita dalla contrattazione collettiva e la relativa adeguatezza rispetto al parametro di cui all'articolo 36 della Costituzione; c) elaborare indicatori correttivi relativi alla produttività, all'incidenza del costo del lavoro sui ricavi, al tasso di occupazione e alla variabilità della domanda nei diversi settori economici. 2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti: a) i criteri operativi e le regole tecniche per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati; b) le specifiche tecniche e i formati di interscambio da adottare per garantire l'interoperabilità delle banche dati; c) le modalità per assicurare la massima tutela dei dati personali e la conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; d) gli ulteriori elementi informativi da dichiarare obbligatoriamente tramite versamenti e denunce contributive necessari ai fini del controllo del rispetto del salario giusto. 3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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