Art. 9 · Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata
Capo II

Art. 9

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Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata

In vigore dal 1 mag 2026
1. All' della legge 30 dicembre 1986, n. 936, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) elabora con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici omogenei, da trasmettere al Parlamento e da pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale, contenente: a) l'analisi dei livelli retributivi applicati; b) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; c) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; d) ulteriori elementi conoscitivi utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all'articolo 36 della Costituzione». 2. All' della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito INPS, provvede alla istituzione di un archivio amministrativo, quale parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 3. L'istituzione dell'archivio amministrativo di cui al presente articolo avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 4. Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. 5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62#art-9