Art. 13

In vigore dal 28 giu 2026
Comunicazioni obbligatorie 1. All' ((articolo)) 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, ((n. 608,)) dopo il comma 2-quinquies, è ((inserito)) il seguente: «2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, sentiti INAIL, (( Ispettorato nazionale del lavoro (INL) )) e INPS, sono ((individuati gli indicatori)) di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare. In ogni caso, le piattaforme registrano e conservano per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono posti ((a disposizione dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS)) per le attività di vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I soggetti di cui al ((terzo periodo)) condividono gli esiti dei controlli con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di perfezionare e aggiornare gli indicatori di rischio. Le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro sono comunicate all'Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello europeo». 2. ((All'attuazione delle disposizioni)) di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62#art-13

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