Capo III

Art. 14

Obblighi di informazioni al lavoratore

In vigore dal 1 mag 2026
1. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per: a) l'assegnazione delle attività; b) la determinazione o modifica dei compensi; c) la valutazione delle prestazioni; d) la sospensione, limitazione o cessazione dell'accesso alla piattaforma. 2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonché il riesame mediante intervento umano. 3. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili anche alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62#art-14

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