Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 28 giu 2026
Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali ((di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)) 1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. 2. ((La qualificazione del rapporto di lavoro tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.)) 3. ((Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria)) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62#art-12