Capo II
Art. 18
AbrogatoDisposizioni finanziarie
In vigore dal 28 mar 2026 al 3 apr 2026
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 27 milioni di euro per l'anno 2035.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli , comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli , comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall', comma 1;
b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli , comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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