Capo I
Art. 10
Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione
In vigore dal 28 mar 2026
1. All' del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
2. All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38#art-10