Capo II
Art. 15
Disposizioni in materia di educazione finanziaria
In vigore dal 28 mar 2026
1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicità» sono inserite le seguenti: «, nonché il miglioramento della qualità»;
b) al comma 3, lettera a), le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonché la loro indipendenza e terzietà, nonché la continuità nel tempo degli interventi»;
c) al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria può avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia, nominati ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione cui è riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.»;
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta altresì salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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