Capo II
Art. 13
Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP
In vigore dal 28 mar 2026
1. All', comma 830, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole «2026» sono sostituite dalle seguenti: «2028».
2. All', comma 607, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «pari a 192 milioni di euro,» sono soppresse; le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026»; le parole «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti «per il triennio 2023-2025».
3. All', comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38#art-13