Capo II

Art. 17

Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato

In vigore dal 28 mar 2026
Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato 1. Per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38#art-17

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