Capo I
Art. 3
Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali
In vigore dal 28 mar 2026
1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all', comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
2. All' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-octies è aggiunto il seguente:
«4-nonies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all', comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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