Capo I
Art. 5
Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
In vigore dal 28 mar 2026
1. Ferma restando l'attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all', comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38#art-5