Art. 17
Proroga di termini in materia di editoria
In vigore dal 28 dic 2024
1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all', comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-17