Art. 18

Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

In vigore dal 28 dic 2024
1. All', comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025». 2. All', comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo