Art. 16
Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
In vigore dal 31 dic 2025
1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell', commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall', comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2026, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall', comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-16