Art. 11
Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
In vigore dal 1 mar 2026
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2. All', comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2026, N. 26.
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.
2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell' del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
2-septies. All', comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
2-octies. All', comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo è individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A..
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-11