Art. 6

Proroga di termini in materia di cultura

In vigore dal 25 feb 2025
1. All', comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura». 3. All', comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2025». 3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025"; b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025". 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000 per l'anno 2025, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi". 4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all', comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

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