Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

In vigore dal 25 feb 2025
1. All', comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le parole: «quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 1-bis. All', comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2025" e le parole: "nel 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-12

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