Art. 19
Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
In vigore dal 27 feb 2026
1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: «per un periodo di sette anni» sono soppresse;
b) il comma 2-bis è abrogato.
1-bis. All', comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025".
1-ter. All', comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
c) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all', comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 31 dicembre 2026.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-19