Capo III
Art. 14
AbrogatoDisposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158
In vigore dal 11 ago 2023 al 9 ott 2023
1. Alla società di cui all' della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-bis della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all', comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all' del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della società di cui al comma 1, la medesima è classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 201 del 2011 e di cui all', comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e non si applicano le disposizioni di cui all', comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All', comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i limiti di cui all', comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
4. All' del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all', comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all', comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.»;
c) al comma 4, al primo periodo le parole: «Al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di» e il secondo periodo è soppresso.
Storico versioni
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