Capo III
Art. 20
AbrogatoDisposizioni urgenti in materia di autotrasporto
In vigore dal 11 ago 2023 al 9 ott 2023
1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci.».
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso.
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