Capo III

Art. 23

Abrogato

Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

In vigore dal 11 ago 2023 al 9 ott 2023
1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20-quinquies: 1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all' del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.»; 2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»; b) all'articolo 20-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del presente articolo. Al relativo onere, pari a 149,65 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all', commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104#art-23

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