Capo III

Art. 16

Abrogato

Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali

In vigore dal 11 ago 2023 al 9 ott 2023
1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente «3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo.».
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