Capo I

Art. 2

Abrogato

Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili

In vigore dal 11 ago 2023 al 20 mag 2025
1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all', paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104#art-2

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