Capo II
Art. 6
AbrogatoChips Joint Undertaking - partecipazione italiana ai programmi europei
In vigore dal 11 ago 2023 al 9 ott 2023
1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore:
a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all' del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all', comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104#art-6