Capo II
Art. 9
AbrogatoInterventi in materia di opere di interesse strategico
In vigore dal 11 ago 2023 al 9 ott 2023
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104#art-9