Capo II

Art. 10

Abrogato

Misure urgenti nel settore della pesca

In vigore dal 11 ago 2023 al 9 ott 2023
1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.
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