Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 mag 2025
(( (Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili). )) 1. ((Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all' del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, può fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali.)) 2. ((Il livello massimo tariffario è indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessità e della proporzionalità delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104#art-2