Art. 26-bis
In vigore dal 18 giu 2019
(( (Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).))
((
1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "a tal fine attivati e" sono sostituite dalle seguenti: "a tal fine attivati o ".
2. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell' del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32#art-26-bis