Art. 23-bis
In vigore dal 18 giu 2019
(( (Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia). ))
((1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020";
b) al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020" e dopo le parole: "siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'" sono inserite le seguenti: "nonchè nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia";
c) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";
d) al comma 2, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020";
e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
"b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32#art-23-bis