Art. 22-bis

In vigore dal 18 giu 2019
(( (Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti). )) ((1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: "Le imprese" sono inserite le seguenti: "e i professionisti"; b) al comma 3, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai professionisti"; c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020."; d) al comma 5, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai professionisti"; e) al comma 6, le parole: "dalle imprese beneficiarie" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese e dai professionisti beneficiari"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32#art-22-bis

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