Capo III
Art. 25
AbrogatoCompensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali
In vigore dal 19 apr 2019 al 17 giu 2019
1. All' della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da "L'imposta" fino a "dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,";
b) al comma 998, le parole "regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" e le parole "definite le modalità di attuazione del comma 997" sono sostituite dalle parole "stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32#art-25