Art. 24

In vigore dal 18 giu 2019
Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo ((1.)) All', del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole "presenza di amianto" sono inserite le seguenti: "oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"; b) al comma 13-ter, le parole "per un periodo non superiore a trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32#art-24

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