Capo III

Art. 26

Abrogato

Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi

In vigore dal 19 apr 2019 al 17 giu 2019
1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'."; b) all', comma 1, alla lettera c), le parole "delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale". 2. Il Commissario straordinario di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.
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