Art. 28-bis
In vigore dal 18 giu 2019
(( (Clausola di salvaguardia). ))
((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all' della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))
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