Art. 1 ter
Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali
In vigore dal 3 mar 2005
(Contributi per il finanziamento di interventi a tutela
dell'ambiente e dei beni culturali)
1. Al comma 28 dell' della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.
2. Il comma 29 dell' della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all', comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;314#art-1-ter