Art. 1 quater

Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili

In vigore dal 3 mar 2005
1. In deroga alle disposizioni dell', comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;314#art-1-quater

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