Art. 5
Personale a tempo determinato della Croce Rossa
In vigore dal 31 dic 2004
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;314#art-5