Art. 1 bis

Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale

In vigore dal 3 mar 2005
(Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale) 1. All', comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;314#art-1-bis

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