Art. 4

Finanziamento provvisorio alle regioni

In vigore dal 15 mag 2005
1. Entro il 30 settembre 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il Governo approva le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell' del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell', comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all', comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;314#art-4

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